Art. 8
Disponibilità di sistemi di qualificazione, accreditamento e certificazione
In vigore dal 5 apr 2006
Disponibilità di sistemi di qualificazione, accreditamento e certificazione
Perché sia raggiunto un livello elevato di competenza tecnica, di obiettività e di attendibilità, gli Stati membri assicurano, laddove lo ritengano necessario, la disponibilità di sistemi appropriati di qualificazione, accreditamento e/o certificazione per i fornitori di servizi energetici, di diagnosi energetiche e delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica di cui all', paragrafo 2, lettera a), punti i) e ii).
Storico versioni
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