Art. 7

Disponibilità dell'informazione

In vigore dal 5 apr 2006
Disponibilità dell'informazione 1.   Gli Stati membri assicurano che le informazioni sui meccanismi di efficienza energetica e sul quadro finanziario e giuridico adottati nell'intento di conseguire l'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico siano trasparenti e oggetto di ampia divulgazione agli operatori del mercato del settore. 2.   Gli Stati membri garantiscono che si intensifichino gli sforzi intesi a promuovere l'efficienza degli usi finali dell'energia. Essi prevedono condizioni e incentivi adeguati affinché gli operatori del mercato forniscano agli utenti finali maggiori informazioni e consulenze sull'efficienza degli usi finali dell'energia. 3.   La Commissione garantisce che le informazioni sulle migliori prassi in materia di risparmio energetico negli Stati membri siano scambiate e ampiamente diffuse.
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