Art. 9
Strumenti finanziari per il risparmio di energia
In vigore dal 5 apr 2006
Strumenti finanziari per il risparmio di energia
1. Gli Stati membri abrogano o modificano le disposizioni legislative e regolamentari nazionali, ad esclusione di quelle di natura palesemente fiscale, che impediscono o limitano inutilmente o in modo sproporzionato l'uso di strumenti finanziari a fini di risparmio energetico nel mercato dei servizi energetici o delle altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione degli acquirenti effettivi e potenziali dei servizi energetici o delle altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica, nel settore pubblico e in quello privato, contratti modello per detti strumenti finanziari. Detti contratti possono emanare dalla stessa autorità o agenzia di cui all', paragrafo 4.
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