Art. 8 · Disponibilità di sistemi di qualificazione, accreditamento e certificazione

Art. 8

Disponibilità di sistemi di qualificazione, accreditamento e certificazione

In vigore dal 5 apr 2006
Disponibilità di sistemi di qualificazione, accreditamento e certificazione Perché sia raggiunto un livello elevato di competenza tecnica, di obiettività e di attendibilità, gli Stati membri assicurano, laddove lo ritengano necessario, la disponibilità di sistemi appropriati di qualificazione, accreditamento e/o certificazione per i fornitori di servizi energetici, di diagnosi energetiche e delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica di cui all', paragrafo 2, lettera a), punti i) e ii).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:32:oj#art-8