Art. 15
Riconoscimento reciproco delle licenze di controllore del traffico aereo
In vigore dal 5 apr 2006
Riconoscimento reciproco delle licenze di controllore del traffico aereo
1. Fatto salvo l’, ciascuno Stato membro riconosce le licenze, le abilitazioni, le specializzazioni di abilitazione e le competenze linguistiche ad esse associate rilasciate dall’autorità nazionale di vigilanza di un altro Stato membro in conformità delle disposizioni della presente direttiva, nonché il certificato medico che le accompagna. Tuttavia, uno Stato membro può decidere di riconoscere solo le licenze dei titolari che hanno raggiunto l’età minima di 21 anni di cui all’, paragrafo 2, lettera a).
2. Nei casi in cui il titolare di una licenza eserciti le attribuzioni inerenti alla stessa in uno Stato membro diverso da quello in cui la licenza è stata rilasciata, egli ha il diritto di scambiare la sua licenza con una licenza rilasciata nello Stato membro in cui sono esercitate le attribuzioni senza che vengano imposte condizioni supplementari.
3. Ai fini del rilascio della specializzazione di unità, le autorità nazionali di vigilanza impongono al richiedente di soddisfare le condizioni particolari associate alla specializzazione, specificando l’unità, il settore o la posizione operativa. Nell’elaborare il programma di addestramento all’interno dell’unità, l’organizzazione di addestramento tiene debitamente conto delle competenze e dell’esperienza acquisite dal richiedente.
4. Le autorità nazionali di vigilanza approvano, con decisione motivata, il programma di addestramento all’interno dell’unità contenente l’addestramento proposto per il richiedente entro sei settimane dalla presentazione della prova, fatto salvo il ritardo conseguente alla presentazione di eventuali ricorsi. Nella loro decisione, le autorità nazionali di vigilanza assicurano che i principi di non discriminazione e di proporzionalità siano rispettati.
Storico versioni
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