Art. 5

Requisiti per l’ottenimento della licenza

In vigore dal 5 apr 2006
Requisiti per l’ottenimento della licenza 1.   Le licenze di allievo controllore del traffico aereo sono rilasciate ai candidati che: a) hanno almeno 18 anni e sono titolari almeno di un diploma di istruzione secondaria o di un titolo di studio che consente l’accesso all’università o di un titolo di studio equivalente. Gli Stati membri possono disporre che l’autorità nazionale di vigilanza valuti il livello di istruzione dei candidati che non soddisfano detti requisiti di istruzione. Se detta valutazione dimostra che il candidato ha un’esperienza e un grado di istruzione tali da aprirgli una ragionevole prospettiva di portare a termine un addestramento di controllore del traffico aereo, ciò viene considerato sufficiente; b) hanno completato con esito positivo un addestramento iniziale approvato, pertinente per l’abilitazione e la specializzazione di abilitazione, ove applicabile, come specificato nell’allegato II, parte A; c) possiedono un certificato medico in corso di validità; d) hanno dimostrato di possedere un livello adeguato di competenze linguistiche conformemente ai requisiti di cui all’allegato III. La licenza contiene almeno un’abilitazione e una specializzazione di abilitazione, ove applicabile. 2.   Le licenze dei controllori del traffico aereo sono rilasciate ai candidati che: a) hanno almeno 21 anni. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere un’età minima inferiore in casi debitamente giustificati; b) sono titolari di una licenza di allievo controllore ed hanno completato un programma approvato di addestramento di unità e superato con esito positivo gli opportuni esami o valutazioni conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato II, parte B; c) possiedono un certificato medico in corso di validità; d) hanno dimostrato di possedere un livello adeguato di competenze linguistiche conformemente ai requisiti di cui all’allegato III. La licenza è convalidata attraverso l’inclusione di una o più abilitazioni e delle relative specializzazioni di abilitazione, di unità e linguistica per le quali l’addestramento è stato completato con esito positivo. 3.   La specializzazione di istruttore è rilasciata al titolare di una licenza di controllore del traffico aereo che: a) ha prestato servizi di controllo del traffico aereo nell’anno immediatamente precedente o per un periodo di durata superiore stabilita dall’autorità nazionale di vigilanza in considerazione delle abilitazioni e delle specializzazioni per le quali è impartita un’istruzione; e b) ha completato con esito positivo un corso approvato per istruttori addetti all’addestramento operativo durante il quale le necessarie conoscenze e capacità pedagogiche sono state valutate tramite esami adeguati.
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