Art. 14

Garanzia del rispetto dei livelli di competenza

In vigore dal 5 apr 2006
Garanzia del rispetto dei livelli di competenza 1.   Per assicurare il mantenimento dei livelli di competenza indispensabili affinché i controllori del traffico aereo possano svolgere il loro lavoro secondo livelli di sicurezza elevati, gli Stati membri dispongono che le autorità nazionali di vigilanza sovrintendano e controllino il loro addestramento. Le mansioni delle autorità nazionali di vigilanza comprendono: a) il rilascio e la revoca delle licenze, abilitazioni e specializzazioni per le quali sono stati completati l’addestramento e la valutazione appropriati nel settore di competenza dell’autorità nazionale di vigilanza; b) il mantenimento e la sospensione delle abilitazioni e specializzazioni le cui attribuzioni siano esercitate sotto la responsabilità dell’autorità nazionale di vigilanza; c) la certificazione delle organizzazioni di addestramento; d) l’approvazione dei corsi di addestramento, dei programmi di addestramento all’interno dell’unità e dei programmi di competenza di unità; e) l’autorizzazione degli esaminatori o dei valutatori delle competenze; f) il controllo e la verifica dei sistemi di addestramento; g) la predisposizione di adeguati meccanismi di ricorso e di notificazione. 2.   Le autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri si scambiano informazioni appropriate e si assistono reciprocamente per garantire l’effettiva applicazione della presente direttiva, in particolare nei casi che comportano la libera circolazione dei controllori del traffico aereo all’interno della Comunità. 3.   Le autorità nazionali di vigilanza assicurano il mantenimento di una base di dati nella quale sono registrate le competenze di tutti i titolari di licenza di loro competenza e le date di validità delle relative specializzazioni. A tal fine, le unità operative all’interno dei fornitori di servizi di navigazione aerea tengono la registrazione delle ore effettivamente lavorate nei vari settori, gruppi di settori ovvero in posizioni operative per ciascun titolare di licenza che presta servizio nell’unità e, su richiesta, mettono tali dati a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza. 4.   Le autorità nazionali di vigilanza rilasciano un’autorizzazione ai titolari di licenza abilitati ad esercitare le funzioni di esaminatori delle competenze o di valutatori delle competenze per l’addestramento all’interno dell’unità e l’addestramento continuo. L’autorizzazione è valida per un periodo rinnovabile di tre anni. 5.   Le autorità nazionali di vigilanza sottopongono periodicamente a verifiche le organizzazioni di addestramento allo scopo di garantire l’effettiva osservanza dei livelli stabiliti dalla presente direttiva. Oltre alle verifiche periodiche, le autorità nazionali di vigilanza possono procedere a sopralluoghi allo scopo di verificare l’effettiva attuazione della presente direttiva e l’osservanza dei livelli da essa stabiliti. 6.   Le autorità nazionali di vigilanza possono decidere di delegare interamente o parzialmente l’esecuzione delle verifiche e delle ispezioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo ad organismi riconosciuti a norma dell’ del regolamento (CE) n. 550/2004. 7.   Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’applicazione della presente direttiva entro il/l’ 17 maggio 2011 e successivamente ad intervalli triennali.
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