Art. 13
Certificazione delle organizzazioni di addestramento
In vigore dal 5 apr 2006
Certificazione delle organizzazioni di addestramento
1. L’addestramento dei controllori del traffico aereo, inclusa la relativa procedura di valutazione, è soggetta a certificazione da parte delle autorità nazionali di vigilanza.
2. I requisiti da soddisfare per ottenere la certificazione riguardano la competenza tecnica ed operativa, nonché la capacità di organizzare corsi di addestramento, come indicato all’allegato IV, punto 1.
3. Le domande di certificazione sono presentate alle autorità nazionali di vigilanza dello Stato membro in cui il richiedente ha il suo stabilimento principale e, eventualmente, la sua sede sociale.
Le autorità nazionali di vigilanza rilasciano i certificati se l’organizzazione di addestramento richiedente soddisfa i requisiti di cui all’allegato IV, punto 1.
Possono essere rilasciati certificati per ciascun tipo di addestramento, ovvero in combinazione con altri servizi di navigazione aerea, restando inteso che il tipo di addestramento e il tipo di servizio di navigazione aerea sono certificati congiuntamente come pacchetto di servizi.
4. I certificati specificano quanto previsto all’allegato IV, punto 2.
5. Le autorità nazionali di vigilanza verificano che i requisiti e le condizioni connesse con i certificati siano rispettate. Qualora accerti che il titolare di un certificato non soddisfa più i requisiti o le condizioni, l’autorità nazionale di vigilanza prende le misure del caso, ivi compreso il ritiro del certificato.
6. Ciascuno Stato membro riconosce i certificati rilasciati in un altro Stato membro.
Storico versioni
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