Art. 9

In vigore dal 5 apr 2006
1.   Ai fini dell'applicazione degli , tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II A debbono ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente di cui all'. Tale autorizzazione riguarda in particolare: a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti; b) i requisiti tecnici; c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza; d) il luogo di smaltimento; e) il metodo di trattamento. 2.   Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato, essere rinnovate, essere accompagnate da condizioni e obblighi, o essere rifiutate segnatamente quando il metodo di smaltimento previsto non è accettabile dal punto di vista della protezione dell'ambiente.
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