Art. 14
In vigore dal 5 apr 2006
1. Ogni stabilimento o impresa di cui agli deve:
a)
tenere un registro in cui siano indicati la quantità, la natura, l'origine nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza della raccolta, il mezzo di trasporto e il modo di trattamento dei rifiuti, per i rifiuti di cui all'allegato I e per le operazioni previste nell'allegato II A o II B;
b)
fornire, dietro richiesta, tali informazioni alle autorità competenti di cui all'.
2. Gli Stati membri possono esigere che anche i produttori adempiano le disposizioni del paragrafo 1.
Storico versioni
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