Art. 18
In vigore dal 5 apr 2006
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa.
Il periodo di cui all', paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa.
Il periodo di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni
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