Art. 18

In vigore dal 5 apr 2006
1.   La Commissione è assistita da un comitato. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa. Il periodo di cui all', paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa. Il periodo di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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