Art. 7
In vigore dal 5 apr 2006
1. Per realizzare gli obiettivi previsti negli , la o le autorità competenti di cui all' devono elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti, che contemplino fra l'altro:
a)
tipo, quantità e origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;
b)
requisiti tecnici generali;
c)
tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
d)
i luoghi o gli impianti adatti per lo smaltimento.
2. I piani di cui al paragrafo 1 possono riguardare ad esempio:
a)
le persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere alla gestione dei rifiuti;
b)
la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;
c)
le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti.
3. Eventualmente, gli Stati membri collaborano con gli altri Stati membri interessati e la Commissione per l'elaborazione dei piani. Essi li trasmettono alla Commissione.
4. Gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti. Tali provvedimenti devono essere comunicati alla Commissione e agli Stati membri.
Storico versioni
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