Art. 7

In vigore dal 5 apr 2006
1.   Per realizzare gli obiettivi previsti negli , la o le autorità competenti di cui all' devono elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti, che contemplino fra l'altro: a) tipo, quantità e origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire; b) requisiti tecnici generali; c) tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare; d) i luoghi o gli impianti adatti per lo smaltimento. 2.   I piani di cui al paragrafo 1 possono riguardare ad esempio: a) le persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere alla gestione dei rifiuti; b) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento; c) le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti. 3.   Eventualmente, gli Stati membri collaborano con gli altri Stati membri interessati e la Commissione per l'elaborazione dei piani. Essi li trasmettono alla Commissione. 4.   Gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti. Tali provvedimenti devono essere comunicati alla Commissione e agli Stati membri.
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