Art. 2

In vigore dal 5 apr 2006
1.   Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva: a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; b) qualora già contemplati da altra normativa: i) i rifiuti radioattivi; ii) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; iii) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola; iv) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido; v) i materiali esplosivi in disuso. 2.   Disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle della presente direttiva per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti possono essere fissate da direttive particolari.
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