Art. 9
In vigore dal 5 apr 2006
1. Ai fini dell'applicazione degli , tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II A debbono ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente di cui all'.
Tale autorizzazione riguarda in particolare:
a)
i tipi ed i quantitativi di rifiuti;
b)
i requisiti tecnici;
c)
le precauzioni da prendere in materia di sicurezza;
d)
il luogo di smaltimento;
e)
il metodo di trattamento.
2. Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato, essere rinnovate, essere accompagnate da condizioni e obblighi, o essere rifiutate segnatamente quando il metodo di smaltimento previsto non è accettabile dal punto di vista della protezione dell'ambiente.
Storico versioni
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