Art. 13
Misure di esecuzione
In vigore dal 15 mar 2006
Misure di esecuzione
La Commissione adotta, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa e conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2, misure di esecuzione aventi in particolare i seguenti obiettivi:
a)
promuovere un'impostazione comune per l'applicazione della presente direttiva;
b)
favorire la coerenza dei metodi e un'interpretazione armonizzata del regolamento (CEE) n. 3820/85 tra le autorità di controllo;
c)
agevolare il dialogo tra il settore dei trasporti e le autorità di controllo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:22:oj#art-13