Art. 14

Negoziati con paesi terzi

In vigore dal 15 mar 2006
Negoziati con paesi terzi Al fine dell'applicazione di una normativa equivalente a quella prevista dalla presente direttiva, la Comunità avvia negoziati con i paesi terzi interessati non appena essa sia entrata in vigore. In attesa della conclusione di tali negoziati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sui controlli effettuati sui veicoli dei paesi terzi come indicato all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3820/85.
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