Art. 11

Migliori prassi

In vigore dal 15 mar 2006
Migliori prassi 1.   Conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2, la Commissione definisce gli orientamenti sulle migliori prassi in materia di controlli. Tali orientamenti sono pubblicati in una relazione biennale della Commissione. 2.   Gli Stati membri organizzano programmi congiunti di formazione sulle migliori prassi, da svolgersi almeno una volta all'anno, e promuovono scambi di personale, aventi luogo almeno una volta all'anno, tra il proprio organismo di collegamento intracomunitario e quelli di altri Stati membri. 3.   Un modulo in formato elettronico e stampabile è elaborato dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2, e va utilizzato in caso di assenza per malattia o ferie annuali di un conducente, oppure di guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85, da parte del conducente nel periodo indicato all', paragrafo 7, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 3821/85. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché gli agenti responsabili dei controlli ricevano una formazione adeguata all'espletamento dei loro compiti.
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