Art. 13 · Misure di esecuzione

Art. 13

Misure di esecuzione

In vigore dal 15 mar 2006
Misure di esecuzione La Commissione adotta, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa e conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2, misure di esecuzione aventi in particolare i seguenti obiettivi: a) promuovere un'impostazione comune per l'applicazione della presente direttiva; b) favorire la coerenza dei metodi e un'interpretazione armonizzata del regolamento (CEE) n. 3820/85 tra le autorità di controllo; c) agevolare il dialogo tra il settore dei trasporti e le autorità di controllo.
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