Art. 15

Adeguamenti tecnici e misure di attuazione

In vigore dal 15 feb 2006
Adeguamenti tecnici e misure di attuazione 1.   Secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, viene deciso di: a) specificare la norma EN/ISO sull'equivalenza dei metodi microbiologici ai fini dell', paragrafo 9; b) fissare norme dettagliate per l'attuazione dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4; c) adattare i metodi di analisi per i parametri definiti nell'allegato I al progresso scientifico e tecnologico; d) adattare l'allegato V al progresso scientifico e tecnologico; e) definire linee guida relative a un metodo comune per la valutazione di singoli campioni. 2.   La Commissione presenta un progetto delle misure da adottare ai sensi del paragrafo 1, lettera b), in relazione all', paragrafo 1, lettera a), entro il 24 marzo 2010. Prima di presentarlo, consulta i rappresentanti degli Stati membri, delle autorità regionali e locali, delle pertinenti organizzazioni turistiche e dei consumatori nonché di altre parti interessate. Dopo l'adozione delle pertinenti norme, le rende pubbliche via Internet.
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