Art. 14

Relazione e riesame

In vigore dal 15 feb 2006
Relazione e riesame 1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 2008, una relazione. La relazione tiene conto in particolare dei seguenti aspetti: a) risultati di uno studio epidemiologico adeguato a livello europeo condotto dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri; b) altri sviluppi scientifici, analitici ed epidemiologici relativi ai parametri riguardanti la qualità delle acque di balneazione, anche in relazione ai virus; e c) raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. 2.   Entro la fine del 2014, gli Stati membri presentano osservazioni scritte alla Commissione relativamente alla relazione, anche per quanto riguarda le necessità di eventuali ulteriori ricerche o valutazioni che possano essere necessarie per assistere la Commissione nel riesame della presente direttiva ai sensi del paragrafo 3. 3.   Alla luce della relazione, delle osservazioni scritte degli Stati membri e di un'analisi di impatto approfondita e tenendo presente l'esperienza maturata nell'attuazione della presente direttiva, la Commissione riesamina la presente direttiva entro il 2020, prestando particolare attenzione ai parametri relativi alla qualità delle acque di balneazione, valutando anche l'opportunità di eliminare progressivamente la classificazione di «sufficiente» o di modificare le norme applicabili e presenta, se del caso, adeguate proposte legislative a norma dell'articolo 251 del trattato.
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