Art. 12
Informazione al pubblico
In vigore dal 15 feb 2006
Informazione al pubblico
1. Gli Stati membri assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate attivamente e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione:
a)
la classificazione corrente delle acque di balneazione e l'eventuale divieto di balneazione o avviso che sconsiglia la balneazione di cui al presente articolo mediante un segno o un simbolo chiaro e semplice;
b)
una descrizione generale delle acque di balneazione, in un linguaggio non tecnico, basata sul profilo delle acque di balneazione predisposto in base all'allegato III;
c)
nel caso di acque di balneazione soggette ad inquinamento di breve durata:
—
notifica che l'acqua di balneazione è soggetta ad inquinamento di breve durata,
—
indicazione del numero di giorni nei quali la balneazione è stata vietata o sconsigliata durante la stagione balneare precedente a causa di tale inquinamento, e
—
avviso ogniqualvolta tale inquinamento è previsto o presente;
d)
informazioni sulla natura e la durata prevista delle situazioni anomale durante tali eventi;
e)
laddove la balneazione è vietata o sconsigliata, un avviso che ne informi il pubblico precisandone le ragioni;
f)
ogniqualvolta è introdotto un divieto di balneazione permanente o un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione, il fatto che l'area in questione non è più balneabile e le ragioni della sua declassificazione; e
g)
un'indicazione delle fonti da cui reperire informazioni più esaurienti, conformemente al paragrafo 2.
2. Gli Stati membri sfruttano adeguati mezzi e tecnologie di comunicazione, tra cui Internet, per divulgare attivamente e con tempestività le informazioni sulle acque di balneazione di cui al paragrafo 1, nonché le seguenti informazioni in varie lingue, ove opportuno:
a)
un elenco delle acque di balneazione;
b)
la classificazione di ciascuna acqua di balneazione negli ultimi tre anni e il relativo profilo, inclusi i risultati del monitoraggio effettuato ai sensi della presente direttiva dopo l'ultima classificazione;
c)
nel caso di acque di balneazione classificate «scarse», informazioni sulle cause dell'inquinamento e sulle misure adottate per prevenire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento e per affrontarne le cause come indicato nell', paragrafo 4; e
d)
nel caso di acque di balneazione soggette a inquinamento di breve durata, informazioni generali relative:
—
alle condizioni che possono condurre a inquinamento di breve durata,
—
al grado di probabilità di tale inquinamento e della sua probabile durata,
—
alle cause dell'inquinamento e alle misure adottate per prevenire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento e per affrontarne le cause.
L'elenco di cui alla lettera a) è disponibile ogni anno prima dell'inizio della stagione balneare. I risultati del monitoraggio di cui alla lettera b) sono resi disponibili su Internet una volta completate le analisi.
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono divulgate non appena disponibili e con effetto a decorrere dall'inizio della quinta stagione balneare successiva al 24 marzo 2008.
4. Gli Stati membri e la Commissione forniscono, se possibile, informazioni al pubblico, utilizzando la tecnologia geo-referenziata, presentandole in modo chiaro e coerente, in particolare utilizzando segni e simboli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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