Art. 12

Informazione al pubblico

In vigore dal 15 feb 2006
Informazione al pubblico 1.   Gli Stati membri assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate attivamente e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione: a) la classificazione corrente delle acque di balneazione e l'eventuale divieto di balneazione o avviso che sconsiglia la balneazione di cui al presente articolo mediante un segno o un simbolo chiaro e semplice; b) una descrizione generale delle acque di balneazione, in un linguaggio non tecnico, basata sul profilo delle acque di balneazione predisposto in base all'allegato III; c) nel caso di acque di balneazione soggette ad inquinamento di breve durata: — notifica che l'acqua di balneazione è soggetta ad inquinamento di breve durata, — indicazione del numero di giorni nei quali la balneazione è stata vietata o sconsigliata durante la stagione balneare precedente a causa di tale inquinamento, e — avviso ogniqualvolta tale inquinamento è previsto o presente; d) informazioni sulla natura e la durata prevista delle situazioni anomale durante tali eventi; e) laddove la balneazione è vietata o sconsigliata, un avviso che ne informi il pubblico precisandone le ragioni; f) ogniqualvolta è introdotto un divieto di balneazione permanente o un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione, il fatto che l'area in questione non è più balneabile e le ragioni della sua declassificazione; e g) un'indicazione delle fonti da cui reperire informazioni più esaurienti, conformemente al paragrafo 2. 2.   Gli Stati membri sfruttano adeguati mezzi e tecnologie di comunicazione, tra cui Internet, per divulgare attivamente e con tempestività le informazioni sulle acque di balneazione di cui al paragrafo 1, nonché le seguenti informazioni in varie lingue, ove opportuno: a) un elenco delle acque di balneazione; b) la classificazione di ciascuna acqua di balneazione negli ultimi tre anni e il relativo profilo, inclusi i risultati del monitoraggio effettuato ai sensi della presente direttiva dopo l'ultima classificazione; c) nel caso di acque di balneazione classificate «scarse», informazioni sulle cause dell'inquinamento e sulle misure adottate per prevenire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento e per affrontarne le cause come indicato nell', paragrafo 4; e d) nel caso di acque di balneazione soggette a inquinamento di breve durata, informazioni generali relative: — alle condizioni che possono condurre a inquinamento di breve durata, — al grado di probabilità di tale inquinamento e della sua probabile durata, — alle cause dell'inquinamento e alle misure adottate per prevenire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento e per affrontarne le cause. L'elenco di cui alla lettera a) è disponibile ogni anno prima dell'inizio della stagione balneare. I risultati del monitoraggio di cui alla lettera b) sono resi disponibili su Internet una volta completate le analisi. 3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono divulgate non appena disponibili e con effetto a decorrere dall'inizio della quinta stagione balneare successiva al 24 marzo 2008. 4.   Gli Stati membri e la Commissione forniscono, se possibile, informazioni al pubblico, utilizzando la tecnologia geo-referenziata, presentandole in modo chiaro e coerente, in particolare utilizzando segni e simboli.
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