Art. 10
Cooperazione per le acque transfrontaliere
In vigore dal 15 feb 2006
Cooperazione per le acque transfrontaliere
Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, gli Stati membri interessati collaborano, nel modo più opportuno, per attuare la presente direttiva, anche tramite l'opportuno scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto.
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