Art. 11
Partecipazione del pubblico
In vigore dal 15 feb 2006
Partecipazione del pubblico
Gli Stati membri incoraggiano la partecipazione del pubblico all'attuazione della presente direttiva e assicurano che siano fornite al pubblico interessato opportunità:
—
di informarsi sul processo di partecipazione, e
—
di formulare suggerimenti, osservazioni o reclami.
Ciò riguarda in particolare la preparazione, la revisione e l'aggiornamento degli elenchi di acque di balneazione ai sensi dell', paragrafo 1. Le autorità competenti tengono in debito conto le informazioni ottenute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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