Art. 17

Abrogazione

In vigore dal 15 feb 2006
Abrogazione 1.   La direttiva 76/160/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2014. Fatto salvo il paragrafo 2, l'abrogazione non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento e l'applicazione istituiti nella direttiva abrogata. 2.   Non appena uno Stato membro adotta tutti i necessari provvedimenti legali, amministrativi e pratici per conformarsi alla presente direttiva, la direttiva è applicabile e sostituisce la direttiva 76/160/CEE. 3.   I riferimenti alla direttiva 76/160/CEE abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:7:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo