Art. 17
Abrogazione
In vigore dal 15 feb 2006
Abrogazione
1. La direttiva 76/160/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2014. Fatto salvo il paragrafo 2, l'abrogazione non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento e l'applicazione istituiti nella direttiva abrogata.
2. Non appena uno Stato membro adotta tutti i necessari provvedimenti legali, amministrativi e pratici per conformarsi alla presente direttiva, la direttiva è applicabile e sostituisce la direttiva 76/160/CEE.
3. I riferimenti alla direttiva 76/160/CEE abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva.
Storico versioni
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