Art. 39

Diritto a un mezzo di impugnazione efficace

In vigore dal 1 dic 2005
Diritto a un mezzo di impugnazione efficace 1.   Gli Stati membri dispongono che il richiedente asilo abbia diritto a un mezzo di impugnazione efficace dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi: a) la decisione sulla sua domanda di asilo, compresa la decisione: i) di considerare la domanda irricevibile a norma dell’, paragrafo 2; ii) presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro a norma dell’, paragrafo 1; iii) di non procedere a un esame a norma dell’; b) il rifiuto di riaprire l’esame di una domanda, sospeso a norma degli ; c) una decisione di non esaminare ulteriormente la domanda reiterata a norma degli ; d) una decisione di rifiutare l’ingresso nell’ambito delle procedure di cui all’, paragrafo 2; e) una decisione di revoca dello status di rifugiato a norma dell’. 2.   Gli Stati membri prevedono i termini e le altre norme necessarie per l’esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un mezzo di impugnazione efficace di cui al paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri prevedono, se del caso, norme conformi ai loro obblighi internazionali intese: a) a determinare se il rimedio di cui al paragrafo 1 produce l’effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito; b) a prevedere la possibilità di un mezzo di impugnazione giurisdizionale o di misure cautelari, qualora il mezzo di impugnazione di cui al paragrafo 1 non produca l’effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito. Gli Stati membri possono anche prevedere un mezzo di impugnazione d’ufficio; e c) a stabilire i motivi per impugnare una decisione a norma dell’, paragrafo 2, lettera c), conformemente al metodo applicato a norma dell’, paragrafo 2, lettere b) e c). 4.   Gli Stati membri possono stabilire i termini entro i quali il giudice di cui al paragrafo 1 esamina la decisione dell’autorità accertante. 5.   Qualora ad un richiedente sia stato riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e vantaggi secondo il diritto nazionale e comunitario dello status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE, si può considerare che il richiedente disponga di un mezzo di impugnazione efficace, se un giudice decide che il mezzo di impugnazione di cui al paragrafo 1 è inammissibile o ha poche possibilità di successo a motivo di un insufficiente interesse del richiedente alla continuazione del procedimento. 6.   Gli Stati membri possono altresì stabilire nella legislazione nazionale le condizioni che devono sussistere affinché si possa presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato o rinunciato al mezzo di impugnazione di cui al paragrafo 1, nonché le norme procedurali applicabili.
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