Art. 38

Norme procedurali

In vigore dal 1 dic 2005
Norme procedurali 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, se l’autorità competente prende in considerazione di revocare lo status di rifugiato di un cittadino di un paese terzo o di un apolide a norma dell’ della direttiva 2004/83/CE, l’interessato goda delle seguenti garanzie: a) sia informato per iscritto che l’autorità competente procede al riesame del suo diritto all’attribuzione dello status di rifugiato e dei motivi del riesame; e b) gli sia data la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), e degli , o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status di rifugiato non dovrebbe essere revocato. Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché nell’ambito di tale procedura: c) l’autorità competente sia in grado di ottenere informazioni esatte ed aggiornate da varie fonti, come, se del caso, dall’UNHCR, circa la situazione generale esistente nei paesi di origine degli interessati; e d) se su ogni singolo caso sono raccolte informazioni ai fini del riesame dello status di rifugiato, esse non siano ottenute dai responsabili della persecuzione secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che l’interessato è un rifugiato il cui status è oggetto di riesame e che potrebbero nuocere all’incolumità fisica dell’interessato e delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari rimasti nel paese di origine. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché la decisione dell’autorità competente di revocare lo status di rifugiato sia comunicata per iscritto. La decisione specifica i motivi de jure e de facto e le informazioni sulle modalità per l’impugnazione della decisione sono comunicate per iscritto. 3.   Non appena l’autorità competente ha preso la decisione di revocare lo status di rifugiato, sono applicabili anche l’, paragrafo 2, l’, paragrafo 1, e l’. 4.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere che lo status di rifugiato decada per legge in caso di cessazione a norma dell’, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva 2004/83/CE o se il rifugiato ha rinunciato espressamente ad essere riconosciuto come rifugiato.
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