Art. 14

Valore giuridico del verbale del colloquio personale ai fini della procedura

In vigore dal 1 dic 2005
Valore giuridico del verbale del colloquio personale ai fini della procedura 1.   Gli Stati membri dispongono che sia redatto il verbale di ogni singolo colloquio personale, in cui figurino almeno le informazioni più importanti in merito alla domanda, presentata dal richiedente, a norma dell’, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso tempestivo al verbale del colloquio personale. Se l’accesso è autorizzato solo dopo la decisione dell’autorità accertante, gli Stati membri provvedono affinché l’accesso sia possibile non appena necessario per consentire la preparazione e la presentazione del ricorso in tempo utile. 3.   Gli Stati membri possono chiedere che il richiedente approvi il contenuto del verbale del colloquio personale. Se un richiedente asilo rifiuta di approvare il contenuto del verbale, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel fascicolo del richiedente. Il rifiuto da parte del richiedente di approvare il contenuto del verbale non osta a che l’autorità accertante prenda una decisione sulla sua domanda di asilo. 4.   Il presente articolo si applica anche all’incontro di cui all’, paragrafo 2, lettera b).
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