Art. 35

Procedure di frontiera

In vigore dal 1 dic 2005
Procedure di frontiera 1.   Gli Stati membri possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro in merito alle domande di asilo ivi presentate. 2.   Tuttavia, ove non esistano le procedure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore, fatte salve le disposizioni del presente articolo e conformemente alle leggi o ai regolamenti vigenti il 1o dicembre 2005, procedure che derogano ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II per decidere, alla frontiera o nelle zone di transito, in merito all’ammissione nel loro territorio di richiedenti asilo che arrivano e ivi presentano domanda di asilo. 3.   Le procedure di cui al paragrafo 2 assicurano in particolare che le persone in questione: a) siano autorizzate a rimanere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro, fatto salvo l’; b) siano immediatamente informate dei loro diritti ed obblighi, a norma dell’, paragrafo 1, lettera a); c) abbiano accesso, se necessario, ai servizi di un interprete, a norma dell’, paragrafo 1, lettera b); d) abbiano un colloquio prima che l’autorità competente prenda una decisione nell’ambito di siffatte procedure, in relazione alla loro domanda d’asilo con persone che abbiano un’adeguata conoscenza delle norme applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati, a norma degli ; e) possano consultare un avvocato o consulente legale, autorizzato o riconosciuto a norma della legislazione nazionale, a norma dell’, paragrafo 1; f) in caso di minori non accompagnati, dispongano di un rappresentante nominato a norma dell’, paragrafo 1, salvo nel caso in cui si applichi l’, paragrafo 2 o 3; Inoltre, nel caso in cui l’ingresso sia rifiutato da un’autorità competente, quest’ultima specifica i motivi de jure e de facto che fanno ritenere infondata o inammissibile la domanda di asilo. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell’ambito delle procedure di cui al paragrafo 2 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente asilo è ammesso nel territorio dello Stato membro, affinché la sua domanda di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva. 5.   Nel caso in cui particolari tipi di arrivo, o arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di asilo alla frontiera o in una zona di transito, rendano all’atto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di cui al paragrafo 1 o la procedura specifica di cui ai paragrafi 2 e 3, dette procedure si possono applicare anche nei luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito.
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