Art. 7

Diritto di rimanere nello Stato membro durante l’esame della domanda

In vigore dal 1 dic 2005
Diritto di rimanere nello Stato membro durante l’esame della domanda 1.   I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l’autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado di cui al capo III. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno. 2.   Gli Stati membri possono derogare a questa disposizione solo se, a norma degli , non sarà dato seguito a una domanda reiterata o se essi intendono consegnare o estradare, ove opportuno, una persona in altro Stato membro in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo (6) o altro, o in un paese terzo, o presso una corte o un tribunale penale internazionale.
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