Art. 8

Criteri applicabili all’esame delle domande

In vigore dal 1 dic 2005
Criteri applicabili all’esame delle domande 1.   Fatto salvo l’, paragrafo 4, lettera i), gli Stati membri provvedono affinché le domande d’asilo non siano respinte né escluse dall’esame per il semplice fatto di non essere state presentate tempestivamente. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell’autorità accertante relative alle domande di asilo siano adottate previo congruo esame. A tal fine gli Stati membri dispongono: a) che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale; b) che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito; c) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia una conoscenza dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati. 3.   Le autorità di cui al capo V, per il tramite dell’autorità accertante o del richiedente o in altro modo, hanno accesso alle informazioni generali di cui al paragrafo 2, lettera b), necessarie per l’adempimento delle loro funzioni. 4.   Gli Stati membri possono prevedere norme relative alla traduzione dei documenti pertinenti ai fini dell’esame delle domande.
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