Art. 33
Mancata presentazione
In vigore dal 1 dic 2005
Mancata presentazione
Gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare la procedura di cui all’ nel caso di una domanda di asilo presentata in una data successiva da un richiedente che, intenzionalmente o per negligenza grave, non si rechi in un centro di accoglienza o non si presenti dinanzi alle autorità competenti ad una data stabilita.
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