Art. 25

Domande irricevibili

In vigore dal 1 dic 2005
Domande irricevibili 1.   Oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento (CE) n. 343/2003, gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE, qualora la domanda di asilo sia giudicata irricevibile a norma del presente articolo. 2.   Gli Stati membri possono giudicare una domanda di asilo irricevibile a norma del presente articolo se: a) un altro Stato membro ha concesso lo status di rifugiato; b) un paese che non è uno Stato membro è considerato paese di primo asilo del richiedente a norma dell’; c) un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell’; d) il richiedente è autorizzato a rimanere nello Stato membro interessato per un altro motivo ed in conseguenza di ciò gli è stato concesso uno status equivalente ai diritti e ai benefici dello status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE; e) il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro interessato per altri motivi che lo proteggono dal «refoulement» in attesa dell’esito di una procedura relativa alla determinazione del suo status a norma della lettera d); f) il richiedente ha presentato una domanda identica dopo che sia stata presa una decisione definitiva; g) una persona a carico del richiedente presenta una domanda, dopo aver acconsentito, a norma dell’, paragrafo 3, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a suo nome e non vi siano elementi relativi alla situazione della persona a carico che giustifichino una domanda separata.
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