Art. 25
Domande irricevibili
In vigore dal 1 dic 2005
Domande irricevibili
1. Oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento (CE) n. 343/2003, gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE, qualora la domanda di asilo sia giudicata irricevibile a norma del presente articolo.
2. Gli Stati membri possono giudicare una domanda di asilo irricevibile a norma del presente articolo se:
a)
un altro Stato membro ha concesso lo status di rifugiato;
b)
un paese che non è uno Stato membro è considerato paese di primo asilo del richiedente a norma dell’;
c)
un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell’;
d)
il richiedente è autorizzato a rimanere nello Stato membro interessato per un altro motivo ed in conseguenza di ciò gli è stato concesso uno status equivalente ai diritti e ai benefici dello status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE;
e)
il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro interessato per altri motivi che lo proteggono dal «refoulement» in attesa dell’esito di una procedura relativa alla determinazione del suo status a norma della lettera d);
f)
il richiedente ha presentato una domanda identica dopo che sia stata presa una decisione definitiva;
g)
una persona a carico del richiedente presenta una domanda, dopo aver acconsentito, a norma dell’, paragrafo 3, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a suo nome e non vi siano elementi relativi alla situazione della persona a carico che giustifichino una domanda separata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2005:85:oj#art-25