Art. 26

Concetto di paese di primo asilo

In vigore dal 1 dic 2005
Concetto di paese di primo asilo Un paese può essere considerato paese di primo asilo di un particolare richiedente, qualora: a) quest’ultimo sia stato riconosciuto in detto paese quale rifugiato e possa ancora avvalersi di tale protezione, ovvero b) goda altrimenti di protezione sufficiente in detto paese, tra cui il fatto di beneficiare del principio di «non refoulement», purché sia riammesso nel paese stesso. Nell’applicare il concetto di paese di primo asilo alle circostanze particolari di un richiedente asilo gli Stati membri possono tener conto dell’, paragrafo 1.
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