Art. 24

Procedure specifiche

In vigore dal 1 dic 2005
Procedure specifiche 1.   Gli Stati membri possono inoltre prevedere le seguenti procedure specifiche che derogano ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II: a) un esame preliminare per il trattamento dei casi considerati nell’ambito della sezione IV; b) procedure per il trattamento dei casi considerati nell’ambito della sezione V. 2.   Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga per quanto riguarda la sezione VI.
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