Art. 14
Adattamenti
In vigore dal 26 ott 2005
Adattamenti
Gli allegati da I a IV possono essere modificati secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, senza ampliare il campo di applicazione della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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