Art. 13

Attuazione e controllo della conformità

In vigore dal 26 ott 2005
Attuazione e controllo della conformità 1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema che garantisca una supervisione adeguata e periodica dei piani di sicurezza dei porti e della loro applicazione. 2.   La Commissione, in cooperazione con i punti di contatto di cui all’, controlla l’applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri. 3.   Detto controllo è effettuato congiuntamente alle ispezioni di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 725/2004.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:65:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo