Art. 12
Punto di contatto per la sicurezza del porto
In vigore dal 26 ott 2005
Punto di contatto per la sicurezza del porto
Gli Stati membri dichiarano competente per gli aspetti di sicurezza portuale un punto di contatto. Gli Stati membri possono designare per gli aspetti di sicurezza portuale il punto di contatto nominato a norma del regolamento (CE) n. 725/2004. Il punto di contatto per la sicurezza del porto comunica alla Commissione l’elenco dei porti interessati dalla presente direttiva e le eventuali modifiche dell’elenco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2005:65:oj#art-12