Art. 10
Riesame
In vigore dal 26 ott 2005
Riesame
1. Gli Stati membri assicurano che le valutazioni di sicurezza e i piani di sicurezza dei porti siano riveduti ove opportuno e in ogni caso almeno una volta ogni cinque anni.
2. L’ambito della procedura di riesame è rispettivamente quello di cui all’ o quello di cui all’.
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