Art. 7

Piano di sicurezza del porto

In vigore dal 26 ott 2005
Piano di sicurezza del porto 1.   In funzione delle conclusioni delle valutazioni di sicurezza del porto, gli Stati membri provvedono a che siano elaborati, mantenuti e aggiornati piani di sicurezza dei porti. I piani di sicurezza dei porti prendono in debita considerazione le specificità delle diverse zone di un porto e integrano i piani di sicurezza degli impianti portuali, elaborati a norma del regolamento (CE) n. 725/2004, situati nel loro territorio. 2.   I piani di sicurezza dei porti individuano, per ciascun livello di sicurezza di cui all’: a) le procedure da seguire; b) le misure da attuare; c) le azioni da intraprendere. 3.   Ogni piano di sicurezza del porto tiene conto almeno delle prescrizioni dettagliate di cui all’allegato II. Se del caso e in misura appropriata, il piano di sicurezza del porto comprende in particolare misure di sicurezza da applicare ai passeggeri e ai veicoli destinati ad essere imbarcati su navi che trasportano passeggeri e veicoli. Nei trasporti marittimi internazionali gli Stati membri interessati collaborano alla valutazione di sicurezza. 4.   I piani di sicurezza dei porti possono essere elaborati da un organismo di sicurezza riconosciuto, ai sensi dell’. 5.   I piani di sicurezza del porto, prima dell’attuazione, sono soggetti all’approvazione dello Stato membro interessato. 6.   Gli Stati membri assicurano che l’attuazione dei piani di sicurezza dei porti sia monitorata. Il monitoraggio viene coordinato con altre attività di controllo effettuate nei porti. 7.   Gli Stati membri assicurano che si svolgano addestramenti adeguati, tenendo conto dei requisiti fondamentali delle esercitazioni di addestramento in materia di sicurezza di cui all’allegato III.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:65:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo