Art. 5
Autorità di sicurezza del porto
In vigore dal 26 ott 2005
Autorità di sicurezza del porto
1. Gli Stati membri designano un’autorità di sicurezza del porto per ciascuna area portuale rientrante nel campo di applicazione della presente direttiva. Un’autorità di sicurezza del porto può essere designata per più di un porto.
2. L’autorità di sicurezza del porto ha la responsabilità di predisporre e applicare piani di sicurezza del porto in base alle conclusioni delle valutazioni di sicurezza del porto.
3. Gli Stati membri possono designare una «autorità competente per la sicurezza marittima», prevista dal regolamento (CE) n. 725/2004 quale autorità di sicurezza del porto.
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