Art. 8

Livelli di sicurezza

In vigore dal 26 ott 2005
Livelli di sicurezza 1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema di livelli di sicurezza dei porti o di parti dei porti. 2.   Vi sono tre livelli di sicurezza, definiti dal regolamento (CE) n. 725/2004: — «Livello di sicurezza 1» è il livello per cui vanno costantemente mantenute misure di sicurezza minime adeguate, — «Livello di sicurezza 2» è il livello per cui vanno mantenute adeguate misure di sicurezza supplementari per un determinato periodo, in conseguenza di un incremento del rischio che si verifichi un problema di sicurezza, — «Livello di sicurezza 3» è il livello per cui vanno mantenute adeguate misure di sicurezza specifiche, per il periodo limitato in cui un problema di sicurezza è probabile ed imminente, anche quando non sia possibile individuare l’obiettivo specifico. 3.   Gli Stati membri determinano i livelli di sicurezza in uso per ogni porto o parte del porto. Per ogni livello di sicurezza, uno Stato membro può determinare l’applicazione di diverse misure di sicurezza in diverse zone del porto, secondo le conclusioni della valutazione di sicurezza del porto. 4.   Gli Stati membri comunicano a chi di dovere il livello di sicurezza in uso in ciascun porto o parte del porto e ogni modifica dello stesso.
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