Art. 13
Attuazione e controllo della conformità
In vigore dal 26 ott 2005
Attuazione e controllo della conformità
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema che garantisca una supervisione adeguata e periodica dei piani di sicurezza dei porti e della loro applicazione.
2. La Commissione, in cooperazione con i punti di contatto di cui all’, controlla l’applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri.
3. Detto controllo è effettuato congiuntamente alle ispezioni di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 725/2004.
Storico versioni
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