Art. 16
Riservatezza e diffusione delle informazioni
In vigore dal 26 ott 2005
Riservatezza e diffusione delle informazioni
1. Nell’applicare la presente direttiva, la Commissione adotta, secondo il disposto della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom (6), misure appropriate per tutelare le informazioni soggette all’obbligo di riservatezza a cui ha accesso o che le sono comunicate dagli Stati membri.
Gli Stati membri adottano misure equivalenti, a norma della legislazione nazionale pertinente.
2. Il personale addetto alle ispezioni di sicurezza o al trattamento di informazioni riservate relative alla presente direttiva è titolare di un livello appropriato di verifica di sicurezza da parte dello Stato membro di cui l’interessato è cittadino.
Storico versioni
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