Art. 28

Formazione specifica in medicina generale

In vigore dal 7 set 2005
Formazione specifica in medicina generale 1.   L'ammissione alla formazione specifica in medicina generale presuppone il compimento e la convalida di sei anni di studio nel quadro del ciclo di formazione di cui all'. 2.   La formazione specifica in medicina generale che fa conseguire titoli di formazione rilasciati entro il 1o gennaio 2006 dura almeno due anni a tempo pieno. Per i titoli di formazione rilasciati dopo tale data, dura almeno tre anni a tempo pieno. Se il ciclo di formazione di cui all' implica una formazione pratica dispensata in un centro ospedaliero autorizzato, dotato di attrezzature e servizi adeguati di medicina generale o in seno a un ambulatorio di medicina generale autorizzato o a un centro autorizzato in cui i medici dispensano cure primarie, la durata di tale formazione pratica può essere inclusa, nel limite di un anno, nella durata di cui al primo comma per i titoli di formazione rilasciati a decorrere dal 1o gennaio 2006. È possibile ricorrere alla facoltà di cui al secondo comma solo negli Stati membri in cui la durata della formazione specifica in medicina generale era di due anni alla data del 1o gennaio 2001. 3.   La formazione specifica in medicina generale avviene a tempo pieno sotto il controllo delle autorità od organi competenti ed è di natura più pratica che teorica. La formazione pratica è dispensata, da un lato, per almeno sei mesi in un centro ospedaliero autorizzato, dotato di attrezzature e servizi adeguati e, dall'altro, per almeno sei mesi in seno a un ambulatorio di medicina generale autorizzato o a un centro autorizzato in cui i medici dispensano cure primarie. Essa è collegata ad altri istituti o strutture sanitari che si occupano di medicina generale. Tuttavia, fatti salvi i periodi minimi di cui al secondo comma, la formazione pratica può essere dispensata per un periodo di sei mesi al massimo in altri istituti o strutture sanitarie autorizzati che si occupano di medicina generale. La formazione implica la partecipazione personale del candidato all'attività professionale e alle responsabilità delle persone con cui lavora. 4.   Gli Stati membri subordinano il rilascio del titolo di formazione specifica in medicina generale al possesso di uno dei titoli di medico con formazione di base di cui all'allegato V, punto 5.1.1. 5.   Gli Stati membri possono rilasciare i titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4 a un medico che non ha compiuto la formazione di cui al presente articolo ma ha completato un'altra formazione complementare sancita da un titolo di formazione rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro. Tuttavia, si possono rilasciare titoli di formazione solo se sanciscono conoscenze di livello qualitativamente equivalente a quello delle conoscenze derivanti dalla formazione di cui al presente articolo. Gli Stati membri stabiliscono tra l'altro in che misura si possa tener conto della formazione complementare e dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente in sostituzione della formazione di cui al presente articolo. Gli Stati membri possono rilasciare il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4 solo se il richiedente ha acquisito un'esperienza in medicina generale di almeno sei mesi in seno a un ambulatorio di medicina generale o a un centro in cui i medici dispensano cure primarie di cui al paragrafo 3.
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Formazione specifica in medicina generale (Art. 28 Direttiva (UE) 2005/36) — Testo vigente | Portale Normativo