Art. 29
Esercizio delle attività professionali di medico di medicina generale
In vigore dal 7 set 2005
Esercizio delle attività professionali di medico di medicina generale
Nel quadro del suo regime nazionale di previdenza sociale, ogni Stato membro, fatte salve le norme sui diritti acquisiti, subordina l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4.
Gli Stati membri possono esentare da questa condizione le persone in corso di formazione specifica in medicina generale.
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