Art. 26

Denominazioni delle formazioni mediche specializzate

In vigore dal 7 set 2005
Denominazioni delle formazioni mediche specializzate I titoli di formazione di medico specialista di cui all' sono quelli che, rilasciati da autorità od organi competenti di cui all'allegato V, punto 5.1.2, corrispondono, per la formazione specializzata in questione, alle denominazioni vigenti nei vari Stati membri che compaiono all'allegato V, punto 5.1.3. L'introduzione nell'allegato V, punto 5.1.3, di nuove specializzazioni mediche comuni ad almeno due quinti degli Stati membri può essere decisa secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, ai fini dell'aggiornamento della presente direttiva alla luce dell'evoluzione delle legislazioni nazionali.
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Denominazioni delle formazioni mediche specializzate (Art. 26 Direttiva (UE) 2005/36) — Testo vigente | Portale Normativo