Art. 24

Formazione medica di base

In vigore dal 7 set 2005
Formazione medica di base 1.   L'ammissione alla formazione medica di base è subordinata al possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tali studi, a istituti universitari. 2.   La formazione medica di base comprende almeno sei anni di studi o 5 500 ore d'insegnamento teorico e pratico dispensate in un'università o sotto la sorveglianza di un'università. Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del 1 gennaio 1972, la formazione di cui al primo comma può comportare una formazione pratica a livello universitario di 6 mesi effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle autorità competenti. 3.   La formazione medica di base garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti: a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda la medicina, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati; b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonché dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute; c) adeguate conoscenze dei problemi e dei metodi clinici, atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonché della riproduzione umana; d) un'adeguata esperienza clinica acquisita in ospedale sotto opportuno controllo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:36:oj#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Formazione medica di base (Art. 24 Direttiva (UE) 2005/36) — Testo vigente | Portale Normativo