Art. 22
Disposizioni comuni sulla formazione
In vigore dal 7 set 2005
Disposizioni comuni sulla formazione
Per la formazione di cui agli :
a)
gli Stati membri possono autorizzare una formazione a tempo parziale alle condizioni previste dalle autorità competenti; queste ultime fanno sì che la durata complessiva, il livello e la qualità di siffatta formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno;
b)
secondo le procedure specifiche di ciascuno Stato membro, la formazione e l'istruzione permanente permettono alle persone che hanno completato i propri studi di tenersi al passo con i progressi professionali in misura necessaria a mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci.
Storico versioni
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