Art. 20
Modifica delle liste di attività di cui all'allegato IV
In vigore dal 7 set 2005
Modifica delle liste di attività di cui all'allegato IV
Le liste delle attività di cui all'allegato IV, oggetto del riconoscimento dell'esperienza professionale ai sensi dell', possono essere modificate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, ai fini dell'aggiornamento o della chiarificazione della nomenclatura, senza che questo comporti una variazione delle attività collegate alle singole categorie.
Storico versioni
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